Riforma della Giustizia – Articolo 104: sostituito, riflessioni di Antonella Sacco

Come ho scritto nel primo post su questo tema, solo due articoli della Costituzione vengono completamente riscritti, il primo di questi è il 104.
Sotto si può leggere l’articolo originario della Costituzione seguito da quello che lo sostituisce (come stabilito nell’articolo 3 della legge costituzionale del 30 ottobre 2025).
Per chiarezza (soprattutto mia) evidenzio nel testo del nuovo articolo le parti diverse o nuove rispetto alla versione originaria.
Articolo 104 della Costituzione
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura [cfr. artt. 105, 106 c.3, 107 c.1 ] è presieduto dal Presidente della Repubblica [cfr. art. 87 c. 10].
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 3 * Modifica dell’articolo 104 della Costituzione
1. L’articolo 104 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:
«Art. 104 – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed e’ composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finche’ sono in carica, essere iscritti negli albi professionali ne’ far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
Come si può notare le differenze principali sono:
La divisione in due parti dei magistrati: quelli della carriera giudicante e quelli della carriera requirente; di conseguenza ci sono due Consigli superiori della magistratura (uno per ciascuna carriera)
La formazione dei Consigli: non più per elezione ma per sorteggio. Fra i magistrati vengono sorteggiati 2/3 dei componenti ciascun Consiglio; l’altro 1/3 viene sorteggiato da un elenco di professori e avvocati composto dal Parlamento per elezione.
Non ho capito cosa si intende “con nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge”, cioè se significa che si farà con regole attuali o regole da definire (in questo caso sarebbe importante conoscerle).
Comma nuovo: “I componenti non possono, finche’ sono in carica, essere iscritti negli albi professionali ne’ far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.”
Commento
Mi piacerebbe essere in grado di esprimere una valutazione basata su conoscenze giuridiche ma non ne ho; posso però esporre qualche considerazione “da lettrice”.
Affidarsi al sorteggio per formare un organo di grandi responsabilità non mi pare molto saggio; mi fa venire in mente un romanzo di Philip Dick (se non erro) in cui il presidente degli USA veniva estratto mediante lotteria fra tutti i cittadini. Forse sorteggiando i membri si evita che siano eletti dei “favoriti”? però questo vale solo per i 2/3 sorteggiati fra i magistrati perché l’altro terzo è sì sorteggiato, ma “da un elenco” “che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione”; quindi questo terzo è composto da membri comunque scelti dal Parlamento (ovvero da chi detiene la maggioranza in Parlamento).
Sul fatto di raddoppiare il Consiglio superiore, creandone uno per ciascuna “carriera”, che dire? Si aumenta la complessità di questo organo: renderà più efficiente lo svolgimento delle sue funzioni?