riforma della giustizia – art.105: sostituito, riflessione di Antonella Sacco

Ecco come varia l’altro articolo che viene sostituito con la legge del 31-10-2025 «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», il 105.
Sotto si può leggere l’articolo originario della Costituzione seguito da quello che lo sostituisce (come stabilito nell’articolo 4 della legge costituzionale del 30 ottobre 2025).
Come si può notare l’articolo originale è brevissimo e chiarissimo; quello che lo sostituisce è molto più lungo e meno lineare.
Articolo 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [cfr. artt. 106, 107].
Art. 4 * Modifica dell’articolo 105 della Costituzione
1. L’articolo 105 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:
«Art. 105. – Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalita’ e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, e’ attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte e’ composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonche’ da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimita’.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni.
L’incarico non puo’ essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte e’ incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza e’ ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».
Commento
Con questo articolo viene istituito un terzo consiglio, l’Alta Corte, che, decide per quanto riguarda la giurisdizione disciplinare dei magistrati (cioè giudica l’operato dei magistrati di entrambe le “carriere”).
Quindi abbiamo un terzo organo, che in certo modo “sta sopra” agli altri due.
Anche in questo caso l’Alta Corte viene formata tramite estrazione a sorte di 12 su 15 membri; di nuovo è prevista la predisposizione di un elenco a cura del Parlamento fra i quali sorteggiare 3 membri. Non ho capito perché gli altri 9 membri sono ripartiti in numero diverso fra magistrati giudicanti (6) e requirenti (3).
Ancora una volta trovo che affidarsi al sorteggio sia quanto meno bizzarro, e che istituire tre organi al posto di uno solo sia una complicazione.
Non mi è chiaro l’ultimo comma, quello che si riferisce alla legge che “determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”: qual è questa legge? C’è già o deve essere scritta? In questo caso (se non c’è ancora) mi pare che si stabilisca il gioco ma non le regole e questo non mi sembra corretto.
Le estrazioni a sorte…
Mi ricordano le pesche miracolose di quando eravamo bambini, al cartolaio.
Un gesto di cieca fiducia spesso ricambiato co(i)n una sonora paccottiglia.
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