riforma della giustizia – art.102: modificato, riflessione di Antonella Sacco

Riforma della Giustizia – Articolo 102: modificato

L’articolo 102 viene modificato aggiungendo alla fine una frase riferita al fatto che le carriere dei magistrati giudicanti e requirenti sono distinte. C’è anche qui un riferimento alle “norme” (“che disciplinano”) e non so se si tratta di norme già esistenti e conosciute o norme da stabilire. Come ho scritto nel primo articolo, non sono esperta in materia, cerco solo di capire quello che leggo e cosa può comportare questo cambiamento nella Costituzione.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario [cfr. art. 108].

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [cfr. art. 25 c.1]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [cfr. VI].

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

1 All’articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresi’ le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».

Per completezza riporto l’Articolo 108 della Costituzione (citato nel 102) e quanto scritto sul sito del Ministero della Giustizia in merito al termine “giurisdizione”.

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge [cfr. VII c.1].

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali [cfr. art. 100 c.3], del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia [cfr. art. 102 c.2,3]

aggiornamento: 22 maggio 2009

E’ una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai magistrati che costituiscono l’ordine giudiziario. E’ diretta all’applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale dell’attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto.