riforma della giustizia – art.106: modificato, riflessione di Antonella Sacco

Riforma della Giustizia – Articolo 106: modificato

L’articolo 106 viene modificato in seguito alla suddivisione dei magistrati in giudicanti e requirenti. Questo a proposito di come designare – eventualmente – consiglieri di cassazione.

In fondo all’articolo è possibile leggere quali sono i compiti della Corte suprema di Cassazione (come scritto sul sito del Ministero della Giustizia).

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull’ordinamento giudiziario [cfr. art. 108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

 1. All’articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «della magistratura» e’ inserita la seguente: «giudicante»;

b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni».

La partecipazione dei magistrati della Corte di cassazione al Consiglio direttivo, al Comitato per le pari opportunità ed alla Commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze è disciplinata dal d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, e dal regolamento interno approvato il 14 maggio 2012.

Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze:

formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all’articolo 7 bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all’articolo 7 ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal Primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto numero 12 del 1941 e dalla legge numero 150 del 2005;

formula pareri sull’attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura od a richiesta dello stesso Consiglio. A tali fini, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione acquisisce le motivate e dettagliate valutazioni del Consiglio nazionale forense;

esercita la vigilanza sul comportamento dei magistrati. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora, nell’esercizio della vigilanza, abbia notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

esercita la vigilanza sull’andamento degli uffici. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora, nell’esercizio della vigilanza, rilevi l’esistenza di disfunzioni nell’andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;

adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei magistrati riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi;

formula pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio superiore, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati;

formula pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad esso attribuite;

può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.