riforma della giustizia, una riflessione finale, di Antonella Sacco

Come ho già scritto, non sono esperta in diritto, ma mi pare che la legge «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». (25A05968) (GU Serie Generale n.253 del 30-10-2025) non sia troppo difficile da comprendere.
Ho esaminato nei post precedenti tutti gli articoli (della legge) e ho confrontato gli articoli della Costituzione originali con quelli modificati (o cambiati), annotando gli eventuali miei commenti. riepilogo nel seguito le mie riflessioni.
Riassumendo
Gli articoli sostituiti (il 104 e il 105) risultano molto più complessi dei precedenti. A mio parere la complessità è di rado qualcosa di positivo, soprattutto nel caso di leggi e simili, perché rende meno immediata la comprensione e può dare origine a possibili differenti interpretazioni.
Non è stabilito a priori il numero dei componenti dell’elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione. Se i componenti fossero molto pochi, ne deriverebbe che il Parlamento (presumibilmente, cioè, il governo in carica) nominerebbe un terzo dei membri di ciascun consiglio superiore della magistratura, e questo probabilmente darebbe loro un peso maggiore di quello dei due terzi sorteggiati fra i magistrati.
Se anche l’elenco riportasse molti nomi resterebbe il fatto che i membri di organi di grande importanza come i Consigli superiori della magistratura verrebbero eletti per sorteggio, quindi a caso.
L’istituzione di un terzo organo, l’Alta corte, con compiti disciplinari, presenta, come minimo, gli stessi problemi dei due consigli superiori: l’elenco di cui non si conosce il numero di componenti e, comunque, anche quello di affidare al sorteggio la composizione di un organo tanto importante.
Da non trascurare il fatto che triplicando gli organi “di governo” della Magistratura, ci sarà il triplo di magistrati con funzioni di particolare rilievo e quindi destinatari di retribuzioni presumibilmente elevate. È venale pensare al denaro in quest’ambito? Ognuno si dia la risposta che crede.
Come ho scritto nel post dedicato, l’ultimo comma dell’articolo Art. 4 (Modifica dell’articolo 105 della Costituzione), non mi è del tutto chiaro; però mi sembra che si riferisca a norme, procedimenti e collegi che dovranno essere stabiliti e che quindi al momento non sono conosciuti o comunque non comunicati; di conseguenza questa parte dell’articolo parrebbe una sorta di cambiale in bianco.
Stesso discorso per le norme che disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. (mod. art. 102)