riforma della giustizia – art.87: modificato, riflessione di Antonella Sacco

L’articolo 87 viene semplicemente adeguato alla presenza di due Consigli superiori della magistratura al posto di uno. È un articolo che definisce le funzioni del Presidente della Repubblica, una di queste è presiedere il Consiglio superiore della magistratura. Come stabilito nell’articolo 4 che modifica il 105 della Costituzione, il Presidente della Repubblica NON presiede l’Alta Corte (il nuovo organo istituito che si occupa degli aspetti disciplinari).
Parte II
Ordinamento della Repubblica
Titolo II
Il Presidente della Repubblica
Articolo 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere [cfr. art. 74 c.1].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [cfr. art. 61 c.1].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [cfr. art. 71 c.1].
Promulga le leggi [cfr. artt. 73, 74, 138 c.2 ] ed emana i decreti aventi valore di legge [cfr. artt. 76, 77 ] e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [cfr. artt. 75, 138 c.2 ].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [cfr. art. 80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art. 78].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura [cfr. art. 104 c.2].
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 1 * Modifica all’articolo 87 della Costituzione
1 All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».