riforma della giustizia – art.87: modificato, riflessione di Antonella Sacco

Riforma della Giustizia – Articolo 87: modificato

L’articolo 87 viene semplicemente adeguato alla presenza di due Consigli superiori della magistratura al posto di uno. È un articolo che definisce le funzioni del Presidente della Repubblica, una di queste è presiedere il Consiglio superiore della magistratura. Come stabilito nell’articolo 4 che modifica il 105 della Costituzione, il Presidente della Repubblica NON presiede l’Alta Corte (il nuovo organo istituito che si occupa degli aspetti disciplinari).

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [cfr. art. 74 c.1].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [cfr. art. 61 c.1].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [cfr. art. 71 c.1].

Promulga le leggi [cfr. artt. 73, 74, 138 c.2 ] ed emana i decreti aventi valore di legge [cfr. artt. 76, 77 ] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [cfr. artt. 75, 138 c.2 ].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [cfr. art. 80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art. 78].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

1 All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».