riforma della giustizia – art.110: modificato, riflessione di Antonella Sacco

Riforma della Giustizia – Articolo 110: modificato

Anche l’articolo 110 viene modificato in seguito alla suddivisione dei magistrati in giudicanti e requirenti e alla conseguente creazione di due Consigli. Non mi sembra che ci siano commenti particolari da fare.

Come negli altri post riporto prima l’articolo della Costituzione originario e poi l’articolo della legge che stabilisce come viene cambiato.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia [cfr. art. 107 c.2] l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

 1 All’articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun Consiglio».