riforma della Giustizia, disposizioni transitorie, riflessione di Antonella Sacco

In seguito alla modifica e sostituzione dei vari articoli della Costituzione si rende ovviamente necessario modificare le leggi nelle materie interessate dalla riforma e le disposizioni transitorie stabiliscono entro quanto tempo queste modifiche debbano essere effettuate (un anno).
Qui sotto l’ultimo articolo della Legge costituzionale «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». (25A05968) (GU Serie Generale n.253 del 30-10-2025).
Art. 8 * Disposizioni transitorie
1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.