quali sono le attribuzioni del/la Presidente della Repubblica italiana
Dato che il prossimo 24 gennaio inizieranno le votazioni per il/la nuovo/a Presidente della Repubblica ho pensato che fosse giusto elencare quali siano le attribuzioni di un/a Presidente
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_Repubblica_Italiana
La Costituzione, oltre a riconoscere alla carica la funzione di rappresentanza dell’unità del Paese con tutte le prerogative tipiche del capo di Stato a livello di diritto internazionale, pone il/la presidente al vertice della tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato. Espressamente previsti sono i poteri di:
- in relazione alla rappresentanza esterna:
- accreditare e ricevere funzionari diplomatici (art. 87 Cost.);
- ratificare i trattati internazionali sulle materie dell’art. 80, previa autorizzazione delle Camere (art. 87);
- dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere (art. 87);
- in relazione all’esercizio delle funzioni parlamentari:
- nominare fino a cinque senatori a vita (art. 59);
- inviare messaggi alle Camere (art. 87);
- convocarle in via straordinaria (art. 62);
- scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato. Lo scioglimento può avvenire in ogni caso se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art. 88);
- indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere (art. 87);
- in relazione alla funzione legislativa e normativa:
- autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art. 87);
- promulgare le leggi approvate in Parlamento entro un mese, salvo termine inferiore su richiesta della maggioranza assoluta delle Camere (art. 73);
- rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente) (art. 74);
- emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo (art. 87);
- indire i referendum (art. 87) e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l’abrogazione della legge a esso sottoposta;[8]
- in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
- nominare il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art. 92). Secondo la prassi costituzionale, la nomina avviene in seguito a opportune consultazioni con i presidenti delle Camere, i capi dei gruppi parlamentari, i presidenti emeriti della Repubblica e le delegazioni politiche;
- accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni (art. 93);
- nominare alcuni funzionari statali di alto grado (art. 87);
- presiedere il Consiglio supremo di difesa e detenere il comando delle forze armate italiane (art. 87);
- decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione (art. 126);
- decretare lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse (art. 88);
- in relazione all’esercizio della giurisdizione:
- presiedere il Consiglio superiore della magistratura (art. 104);
- nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale (art. 135);
- concedere la grazia e commutare le pene (art. 87).
Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale (art. 87).